Perché la norma svizzera VSB 1.05 è più severa? La dichiarazione relativa alla biancheria da letto imbottita con peluria e piume nella UE è oggetto di norma. La norma europea SN/EU 12934 prevede la dichiarazione di un possibile contenuto di peluria del 100% per la quale la quota minima di peluria deve essere del 90,5%. Tale quota comprende anche la cosiddetta peluria volante (piccolissime fibre di peluria). L’Associazione svizzera dei produttori di articoli da letto (VSB) è dell’opinione che, per gli articoli da letto di alto livello qualitativo, la peluria volante non debba essere contata nella quota di peluria e che quindi la definizione «100%» sia fuorviante per i consumatori. Le norme VSB vecchie e nuove prevedono pertanto solo la possibilità di dichiarare un contenuto massimo di peluria del 90%. Nella norma VSB le tolleranze massime sono più severe e quindi regolate in modo più favorevole ai consumatori. Inoltre, per la denominazione «Peluria d’oca», le norme dell’UE permettono l’aggiunta «Classe I», purché la quota degli altri elementi non superi il 5%. Quindi per la denominazione «Peluria d’oca», la percentuale di anatra può ammontare massimo al 30%. La VSB è del parere che in questo caso la denominazione «Classe I» possa essere comunque fuorviante per i consumatori e rinuncia pertanto all’indicazione delle classi. Inoltre le Norme Europee riconoscono come concetti di dichiarazione solo i termini «peluria» e «piume». Le norme stabilite nel 1988 dalla VSB prevedono invece i seguenti cinque concetti: peluria, peluria con piumette, piumette con peluria, piumette e piume. Tali concetti si sono affermati sul mercato svizzero, risultano più utili ai consumatori rispetto ai due concetti di «peluria» und «piume» e vengono pertanto mantenuti. Per i dettagli sulla Norma 1.05 consultate questo File PDF. |